ORDINANZA N. 5082

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2556 T

LOCALITÀ corso Peschiera, corso Castelfidardo

data 05.11.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n. 25744

PP/Ord. Ordine Pubbl./peschiera_questura

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Considerata la richiesta del Sig. Questore di Torino, avente carattere di urgenza ed inderogabilità, per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione della inaugurazione dell'Anno Accademico 2008/2009;

Stabilito che, per esigenze di polizia, la segnalazione della Questura non può avvenire con largo anticipo rispetto all'intervento richiesto;

Ritenuta ammissibile, per il caso specifico, la collocazione della segnaletica stradale di divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, in deroga alla norma secondo la quale il segnale di divieto di sosta deve essere posto con preavviso di almeno quarantotto ore, per la particolare natura del provvedimento;

Ritenuto inoltre che tale deroga è motivata anche dall'esigenza di apporre in tempi brevissimi la segnaletica, a scopo preminentemente dissuasivo;

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 07.11.2008, dalle ore 08.00 alle ore 14.00

A) in corso Duca degli Abruzzi, carreggiata laterale OVEST, ambo i lati, tratto: nn.cc. 20bis - 26

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, con sosta consentita ai veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione di cui in premessa;

B) in:

corso Peschiera, carreggiata laterale NORD, ambo i lati, per un tratto di m 50 circa immediatamente ad OVEST di corso Castelfidardo;

corso Castelfidardo, carreggiata laterale OVEST, ambo i lati, da corso Peschiera a circa 20 m oltre la passerella pedonale NORD del Politecnico;

corso Castelfidardo, carreggiata centrale e carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra le due passerelle pedonali del Politecnico (incluse le aeree sottostanti);

corso Castelfidardo, carreggiata laterale EST, ambo i lati, da corso Peschiera a circa 20 m oltre il n.c. 51;

·        l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio