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ORDINANZA N. 4485 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
585 |
LOCALITÀ via Saluzzo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
2.10.2008 |
GI/VARIE08/saluzzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1283 prot. 1170 del 29.07.96,
con la quale sul lato OVEST di via Saluzzo, immediatamente a SUD dell'ingresso
contraddistinto con il n.c. 24 veniva riservata un'area per n. 4 posti auto in
dotazione al Corpo di Polizia Municipale dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
Vista la segnalazione della
Sezione Circoscrizionale Territoriale 8^;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Saluzzo
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della
Polizia Municipale, muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato
OVEST della via, immediatamente a SUD dell'ingresso contraddistinto con il n.c.
24, per n. 4 posti auto con disposizione "in fila";
2)
la revoca dell'ordinanza n. 1283 prot. 1170 del 29.07.96, meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.