ORDINANZA N. 4392

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 803 trc

LOCALITÀ via Mantova, via Reggio, via Messina

Data 26/09/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n.

RS68/B/suolo/mantova12

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di proroga del Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere, relativa ai lavori di riqualificazione ambientale di corso Regio Parco;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 10.10.08

A) in via Mantova, tratto: via Messina - via Catania

 

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;

·        l'istituzione del divieto di transito pedonale alternativamente sul marciapiede Ovest ed Est;

B) in via Reggio, tratto: via Mantova - corso Verona

 

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;

·        l'istituzione del divieto di transito pedonale alternativamente sul marciapiede Nord e Sud;

 

C) in via Messina, tratto: via Mantova - corso Verona

 

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;

·        l'istituzione del divieto di transito pedonale alternativamente sul marciapiede Nord e Sud;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)     che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo

(Ing. Roberto BERTASIO)