ORDINANZA N. 4263  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2144 T 

LOCALITÀ via Tunisi, via Madonna delle Rose, via Montevideo ecc...

data 18.09.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. 20461 T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv./tunisi6

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione n. 9, relativa allo svolgimento della festa di via denominata "BORGO FILADELFIA: FESTA D'AUTUNNO";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 26.10.2008 dalle ore 07.00 e sino a cessate esigenze

in:

1.      via Tunisi, tratto: piazza Galimberti - via Sebastopoli;

2.      via Madonna delle Rose, tratto: via Giordano Bruno - via Arnaldo da Brescia;

3.      via Montevideo, tratto: via Albisola - corso Unione Sovietica;

4.      via Reduzzi, tratto: n.c. 11 - via Tunisi;

5.      via Reduzzi, tratto: via Tunisi - via Pizzorno;

6.      via Filadelfia, tratto: piazzale San Gabriele da Gorizia - via Giordano Bruno;

7.      via Spano, tratto: via Tunisi - corso Unione Sovietica;

8.      corso Unione Sovietica, carreggiata laterale EST, tratto: via Spano - piazzale San Gabriele da Gorizia;

9.      via Leoni, tratto: n.c. 14 - via Tunisi;

10.  via Arnaldo da Brescia, tratto: via Madonna delle Rose - p.le San Gabriele da Gorizia;

11.  piazzale San Gabriele da Gorizia, carreggiata perimetrale Est;

12.  via Pasquale Paoli, tratto: via Montevideo - via Reduzzi;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta,  quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti ;

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)     conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso; 

d)     sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

e)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

f)       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

g)      presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;[DC6] 

h)      che sia presente in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale e/o della forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;

i)        tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 9, nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 numero assegnato dall'Albo Pretorio

 numero progressivo Ordinanze Temporanee

 per solo divieto di circ, cancellare il punto ed inserire voce di glossario "divieto circ"

 eliminare la frase se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal divieto;

 cancellare per solo divieto di sosta

 [DC6]aggiungere, ove necessario, la voce di glossario "protezione tram" e controllare la corretta sequenza dell'elenco puntato