ORDINANZA N. 4168

 

 

 

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2101 T

LOCALITÀ: strada Superga

data 13.09.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

 

Oggetto: Gara ciclistica competitiva "Memorial Perenno" 14 settembre 2008.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della ASD PERENNO per lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "Memorial Perenno";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 14 settembre 2008

in Strada Superga

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 10.00 alle ore 12.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso,della Forza Pubblica e dell'Organizzazione;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-         -         dovrà essere rilasciata autorizzazione a mente dell'art. 9 del vigente Codice della Strada;

-         -         gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti gareggino al di fuori della normale circolazione stradale;

-         -         la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;

-         -         dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità;

-         -         dovrà essere verificata, nell'imminenza della competizione ciclistica, l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, nonché il provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possono pregiudicare la sicurezza. Analoga attenzione dovrà essere prestata durante la manifestazione adottando tutte le cautele che si rendano necessarie a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone eventualmente presenti procedendo ove ciò non fosse possibile alla sospensione della gara;

-         -         con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del Responsabile Ciclismo della A.S.D. PERENNO, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        ·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO