ORDINANZA N. 4128

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2070 T

LOCALITÀ: via Segantini, via Luini, etc.

Data 11.09.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 5

 

MO/Gare2008/1° Trofeo Rist. delle Alpi - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP 13.09.2008

Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "1° Trofeo Ristorante delle Alpi" - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP A.S.D. - Velo Club Frejus, 13.09.2008.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Velo Club Frejus per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non competitiva denominata "1° Trofeo Ristorante delle Alpi" - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 13 settembre 2008

in:

- via Segantini - via Luini - corso Lombardia - via Lucento - corso Potenza - via Stampini - strada dell'Aeroporto (ANDATA E RITORNO)

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 13.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-          i partecipanti, dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada ed evitando di gareggiare durante le fasi finali dell'iniziativa sportiva;

-          con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del Velo Club Frejus, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO