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ORDINANZA N. 4033 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 516 |
LOCALITÀ via Ormea |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 03.09.2008 |
GI/VARIE08/ormea |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3480
prot. 660 del 21.12.1999, con la quale sul lato OVEST di via Ormea, veniva
istituita un'area per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, a m 5.00 circa a SUD del f.f. SUD di via
Valperga Caluso per un tratto di m 5.00, con disposizione "in fila";
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali con la quale si evidenzia la necessità
di ampliamento dell'area suddetta in
considerazione delle dimensioni dei veicoli utilizzati;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Ormea
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD
dell'intersezione con via Valperga Caluso, per un tratto di m 8.00 circa con
disposizione "in fila";
- la revoca dell'ordinanza n. 3480 prot. 660 del 21.12.1999, meglio
specificata in premessa;
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.