ORDINANZA N. 3909

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1960 T

LOCALITÀ corso Marconi

data 26.08.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n.

PP/Ord. Varie/marconi5

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 08.07.2008 mecc. n. 2008 04164/006 recante l'oggetto "Terminal Bus Extraurbani, Rilocalizzazione Temporanea in Corso Massimo d'Azeglio, fronte Torino Esposizioni";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 09.09.2008 e sino a cessate esigenze

in corso Marconi

1)             l'istituzione della sosta a pagamento nell'area appositamente demarcata in corrispondenza della mezzeria della carreggiata centrale del corso, nel tratto tra via Madama Cristina e corso Massimo d'Azeglio, con disposizione "in linea", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 300 prot. 56 del 11.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

2)             l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in linea", su entrambi i lati della carreggiata centrale e il ripristino del doppio senso di circolazione veicolare nel suddetto tratto;

3)             la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente Settore Esercizio