ORDINANZA N. 3837

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1913T

LOCALITÀ Corso Francia

data 13.08.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 4

prot. n.

MO/Ord.Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/Francia8IIproroga.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dall'Amministratore dello stabile, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con steccato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sino al 31.12.2009 a partire dal 27.08.2008

in Corso Francia

·       l'istituzione del divieto di sosta, carreggiata laterale NORD, su ambo i lati, per m 30 in prossimità del n.c. 8;

·       la sospensione della pista ciclabile, carreggiata laterale NORD, per m 30 in prossimità del n.c. 8

·       l'istituzione di un varco di collegamento bidirezionale tra la carreggiata laterale NORD e la carreggiata centrale NORD, in prossimità del n.c. 8

·       l'istituzione dell'obbligo di arrestarsi (STOP), per i veicoli in transito sulla banchina di cui al punto precedente, all'intersezione con la carreggiata centrale di Corso Francia

·       l'installazione di uno specchio parabolico sul lato NORD della banchina spartitraffico centrale, in prossimità del n.c. 8

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)     l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

c)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio