ORDINANZA N. 3746

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 1858 T

LOCALITÀ via Maria Vittoria

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 04.08.2008

AS/mariavittoria08temp

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Educativi e visto il parere del Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

(determinate dal temporaneo trasferimento della scuola materna di via Plana 2, dall'attuale sede, all'edificio scolastico di via Principe Amedeo 54, con ingresso da via Maria Vittoria 39)

in via Maria Vittoria

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, nel periodo di funzionamento della scuola, con la fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato NORD della via, a partire dal filo OVEST dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 44 per m 10 circa in direzione OVEST;

2)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la sanzione accessoria della rimozione coatta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

Dott.ssa Luisella Nigra