ORDINANZA N. 3741

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 494

LOCALITÀ strada del Castello di Mirafiori

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 04.08.2008

GI/VARIE08/Castello di Mirafiori

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada Castello di Mirafiori

1)   l'istituzione di un percorso riservato promiscuamente ai pedoni e ai velocipedi nei seguenti tratti:

Ø      sul marciapiede SUD, a partire da m 21.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST di strada delle Cacce e, procedendo verso EST, per un tratto di m 25.00 circa;

Ø      sul percorso ubicato ad OVEST dell'area attrezzata posta di fronte all'ingresso del Mausoleo Bela Rosin, a partire dall'inizio del percorso individuato a m 21.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST di strada delle Cacce e, procedendo verso SUD per un tratto di m 53.00 circa;

2) l'istituzione di una pista ciclabile nel percorso ubicato ad OVEST dell'area attrezzata posta di fronte all'ingresso del Mausoleo Bela Rosin, a partire da m 53.00 a SUD del marciapiede SUD della via, e procedendo in direzione SUD/EST, sino al ponte sul fiume Sangone situato in corrispondenza del confine con il Comune di Nichelino;

 

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, della pista ciclabile e del percorso promiscuo, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio