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ORDINANZA N. 3504 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
449 |
LOCALITÀ via Livorno, via Ceva |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
18.07.2008 |
GI/VARIE08/
Livorno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che è stato
installato un nuovo impianto semaforico nell'area d'intersezione di via
Livorno/via Ceva;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Livorno
1)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 30 km/h a partire dal protendimento ideale del f.m. (filo
marciapiede) NORD di via Ceva e
procedendo verso NORD per un tratto di m 40.00 circa;
2) la posa in opera di una serie di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata OVEST, a partire dal protendimento ideale del f.m. (filo marciapiede) NORD di via Ceva e procedendo verso NORD;
3)
la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità
avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c),
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada, alla confluenza delle via con via Ceva;
4)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'attraversamento
rialzato e rallentatori ottici, in relazione alla loro natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.