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ORDINANZA N. 3476

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 446

LOCALITÀ Corso UNITA' d'ITALIA /

Corso MARONCELLI (rotatoria)

 

 

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 17.07.2008

SB/VARIE08/italia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che in corso Unità d'Italia, all'intersezione con corso Maroncelli, è stata realizzata una rotatoria;

Vista l'ordinanza n. 3004 del 29.6.2004 con la quale è stato istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono detta rotatoria rispetto a quelli che vi si immettono;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Unità d'Italia

1)      la conferma del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria situata all'intersezione con corso Maroncelli nei confronti dei veicoli che vi si immettono;

2)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione antioraria nella rotatoria di cui al punto 1) suddetto;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio