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ORDINANZA N. 3139

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 407

LOCALITÀ viale Mattioli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 30.06.2008

GI/VARIE08/matt

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4869 prot. 552 del 13.11.2007, con la quale in viale Mattioli, nell'area antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura sono stati istituiti al punto 1) il limite massimo della velocità di 30 km/h nel varco di accesso al Parco, da corso Massimo d'Azeglio e nella rotatoria ivi esistente, al punto 2) la posa in opera di un dosso artificiale e al punto 3) di sistemi di rallentamento della velocità;

Vista la richiesta del Politecnico di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in viale Mattioli, nell'area antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura

 

1) l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h, in corrispondenza del varco automatizzato;

2) la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada:

-         n. 1 sulla corsia OVEST di viale Mattioli a m 2.50 circa a NORD del "pilomat" installato in corrispondenza del varco di ingresso;

- n. 1 sulla corsia EST del viale a m 2.50 circa a SUD del "pilomat";

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio