ORDINANZA N. 2960

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 387

LOCALITÀ Via MASSENA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18.06.2008

SB/VARIE08/massena

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1139 prot. n. 161 del 17.3.2006 che, tra l'altro, alla lettera A) in via Massena istituiva il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato EST della via, nel tratto compreso tra via Magellano e il filo sud dell'ingresso carraio contraddistinto con il n.c. 103, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Massena

-         la revoca parziale dell'ordinanza n. 1139 prot. n. 161 del 17.3.2006, lettera A), specificata in premessa, limitatamente ad un tratto di m 25 a partire dall'intersezione con via Magellano e procedendo verso nord, ed il contestuale ripristino della sosta a pagamento;

-         la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio