ORDINANZA N. 2732

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1376 T

LOCALITÀ via La Loggia

data 05.06.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. 13464 T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/la_loggia

Prot. C.O.T.S.P. 2008/40/1865T

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Calabrese Autogru s.r.l., tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogrù;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 09.06.2008 al 30.06.2008 dalle ore 07.30 alle ore 19.30

in via La Loggia, tratto: via Marchesini Gobetti - via P. Paoli

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti e la contestuale circolazione veicolare a doppio senso di marcia per i suddetti veicoli, prescindendo dal senso unico in atto;

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio