ORDINANZA N. 2705

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1349 T

LOCALITÀ c.so Duca degli Abruzzi

data 05.06.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 13384 T06-007-00015

SC/23/A/steccato/ducadegliabruzzi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dal proprietario dell'immobile sito in c.so Duca degli Abruzzi, 34;

Vista l'ordinanza n. 837 dell'11.05.1995, con cui si istituisce un'area riservata al Consolato del Benin;

Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

 

dal 26.06.2008 al 05.08.2008

 

·        la sospensione dell' ordinanza n. 837 dell'11.05.1995, meglio specificata in premessa;

 

in :

1.      c.so Duca degli Abruzzi, 34

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 ;

2.      c.so Duca degli Abruzzi

·        l''istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato onorario del Benin muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, immediatamente a Nord del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 34/A con disposizione "in fila" per un posto auto e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

3.      la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio