ORDINANZA N. 2336  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1156 T 

LOCALITÀ via Vado

data 19.05.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n.

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./vado

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 2895 prot. n. 400 del 22.06.2004, con la quale veniva istituito in via Vado il divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, sul lato sud della via, per un tratto di m 8 circa, a partire da m 9,80 circa dal f.f. est di via Nizza e procedendo verso est e per un tratto di m 16,00 circa a partire da m 17,80 circa dal f.f. est di via Nizza e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta del Settore Mobilità relativa alla necessità, a seguito dei lavori per la realizzazione della Metropolitana, di traslare temporaneamente queste aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto dei disabili;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

in via Vado

 

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con sosta consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di specifico contrassegno, sul lato sud della via, per un tratto di m 22,00 circa, a partire dal f.f. OVEST di via Nizza e procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila";

 

  1. la sospensione dell'ordinanza n. 2895 prot. n. 400 del 22.06.2004, meglio specificata in premessa;

 

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio

 


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