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ORDINANZA N. 2152

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 248

LOCALITÀ Via VERDI -

Via MONTEBELLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 09.05.2008

SB/VARIE08/verdi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3132 prot. n. 529 del 10.10.2002 che disponeva:

A) in via Verdi

1.      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra via Rossini e via Montebello

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella carreggiata SUD compresa tra via Rossini ed il n.c. 14, fatta eccezione per i veicoli in dotazione della RAI;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST nella carreggiata di cui al punto 2) suddetto;
  3. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata di cui al punto 2) suddetto, all'intersezione con via Rossini;
  4. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" sul lato NORD, a partire dal f.f. EST di via Rossini e procedendo verso EST per un tratto di m 25.00 circa, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95 e s.m.i.;
  5. la revoca del divieto di fermata sul lato NORD della via, istituito con l'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, in corrispondenza del tratto di cui al punto 4) suddetto,;
  6. l'estensione del divieto di sosta, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, istituito con l'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, sul lato SUD della via, a partire da m 15.00 circa ad OVEST di via Montebello e procedendo verso OVEST per ulteriori m 12.00 circa e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  7. la revoca dell'ordinanza n. 4033 prot. 711 del 15.12.2000, meglio specificata in premessa;
  8. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, meglio specificata in premessa;
  9. la revoca del punto 2) con la quale veniva istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) limitatamente ai veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST, all'intersezione con via Rossini, istituito con l'ordinanza n. 3530prot.600 dell'8.11.2000;

 

B) in via Montebello

 

1.      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD. nel tratto via Verdi - via Po;

 

2.      la revoca del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD in corrispondenza del tratto compreso tra via Verdi e via Po, istituito con l'ordinanza n. 518/111 del 16 aprile 1970;

Visto l'elaborato progettuale a cura del civico Ufficio Tecnico relativo alla nuova sistemazione dell'assetto viabile di via Verdi e via Rossini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Verdi

nel tratto compreso tra via Montebello e via Rossini, escluse

 

- l'istituzione:

 

1)      del senso unico di circolazione veicolare, con direzione EST-OVEST;

2)      del divieto di circolazione veicolare nella carreggiata SUD compresa tra via Rossini ed il n. civico 14, fatta eccezione per i veicoli che accedono al passo carrabile;

3)      del senso unico di circolazione veicolare, con direzione OVEST-EST nella carreggiata di cui al punto 2);

4)      dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ( STOP) per i veicoli che percorrono la via prima di immettersi sulla via Rossini;

5)      della sosta a pagamento sul lato NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;

6)      della sosta a pagamento sul lato SUD con disposizione " a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con le modalità di cui al punto 5);

7)      del divieto di sosta permanente sul lato NORD, con la fermata consentita per effettuare operazioni di carico/scarico cose, per un tratto di m 10.00 circa a partire da mt 38 circa a EST dell'intersezione con via Rossini, con disposizione "in fila" ;

8)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD, per un tratto di m 10 a partire da m 28 circa ad EST dell'intersezione con via Rossini e procedendo in direzione EST;

9)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD, per un tratto di m 7 a partire da mt. 8 circa ad OVEST dell'intersezione con via Montebello e procedendo in direzione OVEST;

10)  di una pista ciclabile unidirezionale sul lato NORD della via, con senso di marcia OVEST- EST;

B) in Via Montebello

nel tratto compreso tra via Po e via Verdi, escluse

- l'istituzione:

 

1)                 del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;

2)                 della conferma della sosta a pagamento sul lato OVEST con disposizione "in fila";

3)                 della conferma del divieto di fermata sul lato EST;

4)                 della conferma del divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciali contrassegni rilasciati alle persone motulese o non vedenti, per un posto auto, con disposizione "in fila", sul lato OVEST a partire da mt 5 a sud dell'intersezione con via Verdi e procedendo verso sud;

 

C) la revoca dell'ordinanza n. 3132 prot. n. 529 del 10.10.2002, meglio specificata in premessa;

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio