ORDINANZA N. 2022

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 989 T

LOCALITÀ via Colombo

data 02.05.2008

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

SC/23/A/mobilità/colombo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità e vista la sussistenza della pericolosità dell'uscita principale del plesso Coppino via Colombo, 36;

Ritenuta la necessità, per motivi di interessi pubblici inerenti la circolazione stradale, d'adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento sino a cessate esigenze

in via Colombo, 36 A

·        l'istituzione del divieto di sosta sul lato Nord della via per un tratto di m 4.00 circa, immediatamente a Ovest del passo carraio contrassegnato dal n.c. 36 A, e la contestale posa di 2 dissuasori della sosta del tipo "piramidale", compresa la tracciatura di linea di demarcazione;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio