ORDINANZA N. 1930

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 931 T

LOCALITÀ via Stradella

data 28.04.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO T06-007-00016

MO/OrdinanzeVarie/Stradella_sosta

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. prot. C.O.T.S.P.

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione n. 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

in via Stradella

·        l'istituzione di cinque posti auto con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato NORD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di corso Venezia e procedendo verso OVEST;

·        l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di corso Venezia, per un posto auto, con disposizione "a spina";

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio