ORDINANZA N. 1533

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr.280 trc

LOCALITÀ via Arcivescovado, via Arsenale, via XX Settembre

data09/04/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n.

FB45/B/5T/arcivescovado

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla 5 T S.r.l, inerente ai lavori di estensione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato della Città di Torino - fornitura e posa di porte elettroniche aggiuntive;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A)    in:

§         via Arcivescovado, tratto: nn.cc. 12 - 14, dalle ore 01.00 alle ore 04.30 del giorno 16.04.08 e dalle ore 01.00 alle ore 04.30 del giorno 17.04.08 e dalle ore 01.00 alle ore 04.30 del giorno 18.04.08;

§         via Arsenale, tratto: via S. Quintino - corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 01.30 alle ore 04.30 del 17.04.08 e dalle ore 01.30 alle ore 04.30 del 18.04.08;

§         via XX Settembre, tratto: via Bertola - via Monte di Pietà, dalle ore 01.30 alle ore 04.30 del 15.04.08, dalle ore 01.30 alle ore 04.30 del 16.04.08 e dalle ore 01.30 alle ore 04.30 del 18.04.08

·         l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

B)    in :

 

§         via Arcivescovado, per un tratto di m 50 circa in prossimità del n.c. 20, dalle ore 06,00 del giorno 14.04.08 alle ore 24,00 del giorno 18.04.08;

§         via Arcivescovado, per un tratto di m 40 circa dell'isola salvagente in prossimità del n.c. 18, dalle ore 06,00 del giorno 16.04.08 alle ore 24,00 del giorno 20.04.08;

§         via Arcivescovado, trattto: nn.cc. 14 - 12, dalle ore 06,00 del giorno 18.04.08 alle ore 24,00 del giorno 28.04.08;

·        l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati con la rimozione coatta dei veicoli;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

C)    in :

§         via Arcivescovado, attraversamento pedonale in prossimità del n.c. 14 dalle ore 06.00 del 18.04.08 alle ore 24.00 del 28.04.08;

§         via Arsenale, attraversamento pedonale in prossimità di via S. Quintino dalle ore 06.00 del 14.04.08 alle ore 24.00 del 28.04.08;

·        l'istituzione del divieto di transito pedonale;

 

D)    in :

§         via Arcivescovado, per un tratto di m 30 circa in prossimità del n.c. 18, dalle ore 06.00 del 16.04.08 alle ore 24.00 del 20.04.08;

§         via Arsenale, tratto: via S. Quintino - corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 06.00 del 14.04.08 alle ore 24.00 del 28.04.08;

 

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a.       ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori; l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b.      la chiusura al transito veicolare e pedonale dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c.       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d.      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo