Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 1422

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n.181

LOCALITÀ via Donati

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 3.04.2008

AS/varie/donati08

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Sicurezza Urbana-Nucleo di Prossimità, del Corpo di Polizia Municipale;

Vista l'ordinanza n. 1893, prot. 1753, del 30.10.1996, con la quale è stato istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata consentita dalle ore 9,00 alle ore 16,00 esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST di via Donati per un tratto di m 7 circa a SUD del n.c. 9/H, con disposizione "in fila";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Donati

 

1)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, per un tratto di m 7 circa con disposizione "in fila", a SUD del n.c. 8/H, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. 399, del 23.03.1995;

 

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1893, prot. 1753 del 30.10.1996, meglio specificata in premessa;

 

3)   la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio