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ORDINANZA N. 1421 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
180 |
LOCALITÀ via Mazzini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
3.04.2008 |
AS/varie/mazzini08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1225 del 16.08.1994, con la quale, al punto 3), è stato
istituito il divieto di sosta permanente in via Mazzini, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato SUD della via, per un tratto di m 10 circa dal n.c. 2 a via
Lagrange;
Considerato che l'area di cui sopra dovrà essere
occupata da un dehors stagionale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Mazzini
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato
SUD della via, a partire da m 5 circa dall'intersezione con via Rattazzi e
procedento verso OVEST, per un tratto di m 10 corrispondente a due posti auto
con disposizione "in fila";
2)
la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 1225 del 16.08.1994, meglio specificato
in premessa;
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la sanzione
accessoria della rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.