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ORDINANZA N. 1186

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 134

LOCALITÀ piazzale Romolo e Remo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 18.03.2008

GI/VARIE08/romolo e remo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Settore Grandi Opere del Verde Pubblico;

Vista l'ordinanza n. 2580 prot. 447 del 30.06.2003, con la quale alla lettera C) nel piazzale Romolo e Remo, veniva istituito un percorso pedonale e ciclabile bidirezionale sulla carreggiata esterna della rotatoria;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel piazzale Romolo e Remo

1)      l'istituzione del divieto di transito veicolare nella carreggiata anulare esterna del piazzale, adibita a percorso pedonale e ciclabile bidirezionale, nel tratto compreso tra via Ivrea e la carreggiata laterale OVEST di corso Giulio Cesare, fatta eccezione per i veicoli della SMAT che effettuano interventi di manutenzione;

2)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio