CITTÀ DI
TORINO
Prot.
n. 204 H[DC2] |
LOCALITÀ: c.so Svizzera, 145 |
Del 18/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
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GB/revoca/disabile/ad personam/Svizzera |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 4242 del
05/10/2007 che ha istituito in c.so Svizzera, il divieto di sosta permanente con sosta "in
linea", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.
10988, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del
corso, a partire da mt. 1.00 ad OVEST del n.c. 145 per un tratto di mt. 6.00;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta essere
deceduto;
in c.so Svizzera, 145
§ la revoca dell'ordinanza n. 4242 del 05/10/2007, meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al Presidente della Repubblica.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio