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ORDINANZA N. 999

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 124

LOCALITÀ via Baltea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 10.03.2008

GI/VARIE08/baltea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3293 prot. 445 del 26.07.2006, con la quale in via Baltea veniva istituito   il divieto di fermata sul lato SUD della via, a partire da m 18.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Leinì e procedendo verso OVEST per un tratto di m 12.00 circa;

Considerato che nel tratto oggetto del provvedimento sono stati realizzati nuovi marciapiedi rialzati;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Baltea

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra la carreggiata OVEST di corso Giulio Cesare e corso Vercelli;

2)      la posa in opera di paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sul marciapiede SUD nel tratto di cui al punto 1) suddetto, a m 0.50 circa dal bordo del marciapiede e su entrambi i lati dei passi carrabili;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 3293 prot. 445 del 26.07.2006, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione loro alla natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio