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ORDINANZA N. 918

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 119

LOCALITÀ via Berthollet

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 4.30.2008

GI/VARIE08/berthollet

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione VIII San Salvario;

Vista l'ordinanza n. 1824 prot. 1711 dell'1.12.94, con la quale al punto 1) sub a) in via Berthollet veniva istituita un'area riservata esclusivamente alle operazioni di carico e scarico cose, delle ore 9.00 e alle ore 16.00 dei giorni feriali, per un tratto di m 15.00 circa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Berthollet

 

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a partire da m 3.50 circa ad OVEST del f.f. (filo fabbricato) OVEST di via Saluzzo e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 12.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2) la revoca del punto 1) sub a) dell'ordinanza n. 1824 prot. 1711 dell'1.12.94, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio