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ORDINANZA N. 878 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
109 |
LOCALITÀ Via BOSSOLI |
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CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
del
29.02.2008 |
SB/VARIE08/bossoli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3452 prot. n. 367 del 2.8.2007 che in via Bossoli istituiva il
divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso e quelli autorizzati, in
corrispondenza del varco di accesso all'area interna al complesso dell'ex
villaggio Olimpico, sul lato nord della via a m 50 circa ad ovest del f.f.
ovest di via Zino Zini, ed in corrispondenza del varco di accesso alla via
pedonale parallela alla via Zino Zini ad est del f.f. ovest di via Zino Zini;
Vista la
richiesta del civico Settore Edilizia Abitativa Pubblica Manutenzione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bossoli
1)
l'istituzione
del divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso, in corrispondenza del
varco di accesso all'area interna al complesso dell'ex villaggio Olimpico, sul
lato nord della via a m 50 circa ad ovest del f.f. ovest di via Zino Zini, ed
in corrispondenza del varco di accesso alla via pedonale parallela alla via
Zino Zini ad est del f.f. ovest di via Zino Zini;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3452 prot. n. 367 del 2.8.2007, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.