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ORDINANZA N. 782 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 382 T |
LOCALITÀ via Petrarca, viale Boiardo, viale Turr, viale Millo |
data 25.02.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. 26444
T06-007-00016 |
PP/Ord.
Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./petrarca_rettifica |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 713 prot. n. 346T del 20.02.2008, con la quale sono stati istituiti una serie di provvedimenti viabili per consentire lo svolgimento della Cerimonia di Apertura del XI° Campionato europeo e mediterraneo di tiro con l'arco indoor Torino 2008;
Considerata la successiva nota pervenuta dalla Segreteria dell'Assessore allo Sport, Grandi Eventi Sportivi e Tempo Libero con la quale veniva comunicata la variazione di data della suddetta manifestazione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
· la revoca dell'ordinanza n.
713 prot. n. 346T del 20.02.2008, meglio specificata in premessa;
·
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata,
fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo
pubblico;
B) in:
viale Boiardo nel tratto tra l'intersezione con
viale Ceppi e l'intersezione con viale Marinai d'Italia;
viale Turr
nel tratto tra l'intersezione con viale Marinai d'Italia e
l'intersezione con viale Millo;
viale Millo (tutto);
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00, compresa la sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente Settore Esercizio