ORDINANZA N. 411

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 58

LOCALITÀ Via MONTEVECCHIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 30.01.2008

SB/VARIE08/montevecchio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3688 prot. n. 638 del 20.11.2000 che in via Lamarmora, tra l'altro, istituiva divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta e con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli del Corpo Consolare del Regno del Belgio muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato EST della via, immediatamente a SUD del n.c. 39, per un tratto di m 5.00 circa;

Vista la richiesta del Consolato del Belgio con la quale si comunica il trasferimento della sede in via Montevecchio 28;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Montevecchio

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato del Belgio muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della via, per un tratto di m 5.00 a nord del n.c. 28, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3688 prot. n. 638 del 20.11.2000, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Esercizio