ORDINANZA N. 356

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 171 T

LOCALITÀ :c.so Bolzano

data 28/01/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 6

prot. n.

SC/23/A/mobilità/bolzano1

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità inerente al riordino viabile dell'area di c.so Bolzano;

Vista l'ordinanza n. 1679, prot. 303 del 06.06.2000 al punto C2 con cui si istituiva in via Grattoni l'obbligo di fermarsi e dare precedenza all'intersezione con la carreggiata centrale di c.so Bolzano;

Ritenuta la necessità, per motivi di interessi pubblici inerenti la circolazione stradale, d'adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento sino a cessate esigenze

1.      la sospensione dell'ordinanza n. 1679, prot. 303 al punto C2 del 06.06.2000 meglio specificata in premessa;

in c.so Bolzano, carreggiata centrale :

2.      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop)all'intersezione con via Grattoni per i veicoli provenienti da Sud;

 

3.      la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio