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ORDINANZA N. 199

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 35

LOCALITÀ C.so Francia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 04

del 16.01.2008

MO/VARIE08/Francia Revoca

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3629 prot. n. 481 del 01/09/2006 che istituiva in piazza Bernini il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della metropolitana, sul lato NORD della carreggiata perimetrale della piazza a partire da m 5.00 circa ad EST di via Medici e procedendo verso EST per n. due posti auto, con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 5605 prot. n. 667 del 21/12/2007 con la quale, in C.so Francia era stato istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio G.T.T. funzionali all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della metropolitana, sul lato SUD della carreggiata laterale NORD del corso, per due posti auto a partire da m 15.00 circa ad EST del n.c. 78, con disposizione "a spina" ed era stata revocata l'ordinanza n. 3629 prot. n. 481 del 01/09/2006 in quanto si era ritenuto necessario provvedere alla traslazione dei posti auto riservati ai servizi funzionali del G.T.T.;

Considerato che, il testo dell'ordinanza n. 3629 prot. n. 481 del 01/09/2006 citato nella premessa, per mero errore materiale, risulta non rispondente al testo originale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in C.so Francia

1)   la revoca dell'ordinanza n. 5605 prot. n. 667 del 21/12/2007, meglio citata in premessa;

2)   l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio G.T.T. funzionali all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della metropolitana, sul lato SUD della carreggiata laterale NORD del corso, per due posti auto a partire da m 15.00 circa ad EST del n.c. 78, con disposizione "a spina";

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio