ORDINANZA N. 192

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 28

LOCALITÀ via Cottolengo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del 16.01.2008

MO/VARIE07/Cottolengo

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Presidio Ospedaliero Cottolengo;

Vista l'ordinanza n. 4151 prot. 520 del 6/10/2004 con la quale in via Cottolengo, tra l'altro, al punto 4) veniva istituito il divieto di transito per i veicoli che percorrono, con direzione da EST verso OVEST, il tratto di via compreso tra via Cagliero ed il n.c. 12, fatta eccezione per i veicoli che devono accedere all'interno del n.c. 12, sede della "Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo";

Vista l'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del 19/10/2000 con la quale è stata disposta in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici e ai veicoli dei servizi di soccorso, la posa in opera di un "delimitatore di corsia" continuo o, secondo le circostanze (es.: in prossimità di passi carrabili), discontinuo, di altezza compresa tra 7 e 10 cm, lungo le corsie riservate ai mezzi pubblici e ai veicoli dei servizi di soccorso; detto dispositivo dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 178 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) e dovrà essere omologato dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Cottolengo

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con sosta riservata alle "Ambulanze", sul lato SUD della via, a partire da m 27.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di via Cagliero e procedendo verso EST per un tratto di m 12.00 circa per due posti auto, con disposizione "in fila";

2)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato SUD della via, a partire da m 15.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di via Cagliero e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila"

3)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato SUD della via, a partire da m 61.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di via Cagliero e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila"

4)   l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di soccorso, a senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST, sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra via Cagliero e il n.c. 12;

5)   l'istituzione del divieto di transito veicolare su detta corsia, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della forza pubblica, diretti al passo carrabile n.c. 12;

6)   la posa in opera di un "delimitatore di corsia" con le caratteristiche stabilite dall'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del 19/10/2000, meglio specificata in premessa;

7)   la revoca del punto 4) dell'ordinanza n. 4151 prot. 520 del 6/10/2004 meglio specificata in premessa;

8)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio