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ORDINANZA N. 46

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 15

LOCALITÀ Via SAN DOMENICO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8.01.2008

SB/VARIE05/domenico

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4255 prot. n. 553 del 7.11.2005 con la quale in via San Domenico era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 5 circa ad ovest dell'intersezione con via della Consolata e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Considerato che la civica Amministrazione ha autorizzato il titolare di un esercizio commerciale a occupare con un dehors l'area per il carico e scarico cose, di cui alla sopracitata ordinanza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di mantenere l'area per carico e scarico cose istituita con la suddetta ordinanza n. 4255;

ORDINA

in via San Domenico

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 10 circa ad ovest dell'intersezione con via della Consolata e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 4255 prot. n. 553 del 7.11.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio