ORDINANZA N. 5604

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 666

LOCALITÀ C.so Francia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 04

del 21.12.2007

MO/VARIE07/FranciaII

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2127 prot. n. 284 del 18/05/2006 con la quale, tra l'altro, al punto 1) lettera e) veniva istituito in  corso Francia interno 333, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per n. due posti auto, lato ovest, immediatamente a nord del n.c. 4, con disposizione "a spina";

Considerato che è stata aperta la linea 1 della Metropolitana e che pertanto si è determinata la necessità di destinare un'area di servizi di emergenza in prossimità degli ingressi alla stazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in C.so Francia

1)   l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio G.T.T. funzionali all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della metropolitana, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, a partire da m 15.00 circa ad OVEST di corso Marche e proseguendo verso OVEST per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila";

2)   la revoca dell'ordinanza n. 2127 prot. n. 284 del 18/05/2006, limitatamente al punto 1) lettera e), meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio