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ORDINANZA N. 5423

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 642

LOCALITÀ via Giorgio Bidone

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

Del 12.12.2007

GI/DISABILI07/bidone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la richiesta dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali "Carlo Ignazio Giulio" con la quale viene evidenziata la necessità per gli studenti disabili che usufruiscono del servizio pulmino di entrare o uscire dal plesso scolastico in sicurezza, senza arrecare intralcio alla circolazione ;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Bidone

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 13.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone disabili o non vedenti, muniti di apposito simbolo di accessibilità sul lato NORD della via a partire da m 17.00 circa ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 11 e procedendo verso EST per un posto auto con disposizione "in fila";

2)   la revoca della sosta a pagamento nel tratto e limitatamente alla fascia oraria di cui al punto 1) suddetto;

3) la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio