ORDINANZA N. 5355

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 896 H

LOCALITÀ DI REVOCA: p.za Chironi, 9

Del 11/12/2007

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: c.so Monte Grappa, 75

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

AP/traslazione/disabile/ad personam/ Chironi_Monte Grappa

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 34 del 04/01/2007 che ha istituito in p.za Chironi , il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 9588, per un posto auto, carreggiata perimetrale SUD lato SUD da mt. 1.00 ad OVEST del lato OVEST passo carrabile n.c. 9 procedendo verso OVEST per mt. 6.00;

Vista l'istanza con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , chiede la traslazione della riserva di sosta da piazza Chironi, 9 a corso Monte Grappa, 75 per cambio di residenza;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale;

 

ORDINA

A) in p.za Chironi, 9

§         la revoca dell'ordinanza n. 34 del 04/01/2007, meglio specificata in premessa;

 

B) in corso Monte Grappa, 75

 

§         l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 9588, per un posto auto , sul lato OVEST di corso Monte Grappa fronte n.c. 75;

§         la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio