ORDINANZA N. 4806

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2809T

LOCALITÀ: via Chiesa della Salute, via Coppino, ecc.

data 08.11.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 4-5-8

 Prot. C.O.T.S.P. 2007/40/3729

DC/Ord. Varie/chiesa_up light.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della società Up Ligth s.r.l., tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare i lavori di montaggio, manutenzione e smontaggio di un impianto di illuminazione natalizia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 12/11/2007 al 16/12/2007 per il montaggio

dal 20/12/2007 al 07/01/2008 per la manutenzione

dal 08/01/2008 al 21/02/2008 per lo smontaggio delle attrezzature di cui in premessa

dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo

in:

via Chiesa della Salute, tratto: via Stradella - corso Grosseto;

via Coppino;

via Pianezza, tratto: via Viù - via Foglizzo;

via Stradella, tratto: corso Grosseto - viale Madonna di Campagna;

via Luini;

corso Potenza;

via Nicola Fabrizi, tratto: corso Tassoni - corso Lecce;

corso Svizzera, tratto: via Fabrizi - piazza Perotti;

via Netro;

via Balme;

piazza Risorgimento;

piazza Chironi;

via Ghemme, tratto: piazza Chironi - via Nicola Fabrizi;

via Domodossola, tratto: n.c. 36 - piazza Chironi;

via Asinari di Bernezzo, tratto: nn.cc. 1 - 7;

via Nizza;

·          l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico utilizzati per lo svolgimento dei lavori di cui alle premesse;

·          per il tempo strettamente necessario, qualora, nelle località suddette, fosse già in atto il divieto, è consentito lo stazionamento dei veicoli medesimi;

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a.       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b.      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

c.       ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

d.      le occupazioni su aree mercatali non dovranno ostacolare in alcun modo il funzionamento del mercato;

e.       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

f.        sia sempre garantito, ove esistono, il transito in sicurezza delle linee GTT e siano mantenute le distanze di sicurezza delle linee aeree di alimentazione elettrica in tensione e delle motrici in transito;

·          la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio