ORDINANZA N. 4736 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 818 H [DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via Romagnano, 35

del 05/11/2007

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: c.so Monte Grappa, 73

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

RP/traslazione/disabile/ad personam/ Romagnano/Monte Grappa

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 404 del 06/03/1998 che ha istituito in Via Romagnano, 35 , il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 3181, per un posto auto, sul lato SUD della via in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 35 ;

 

Vista l'istanza con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, chiede lo spostamento della riserva di sosta a causa di cambio di residenza da Via Romagnano, 35 a c.so Monte Grappa, 71 ;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale;

ORDINA

A) in Via Romagnano, 35

§         la revoca dell'ordinanza n. 404 del 06/03/1998, meglio specificata in premessa;

 

 

 

B) in c.so Monte Grappa, 73

 

§         l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta "in linea" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 3181, per un posto auto, sul lato OVEST della carreggiata OVEST da mt. 5.00 a NORD latoi NORD n.c. 73 procedendo verso NORD per mt. 6.00;

§         la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee