Cartografia dei percorsi consentiti in Torino (formato pdf - 995 Kb)
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Prot. n. 19105 del 30.10.2007 Ordinanza n. 4665

CITTÀ DI TORINO

Divisione Ambiente e Verde
Settore Tutela Ambiente

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:

  1. all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
  2. all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
  3. all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
  4. all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
  1. sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
  2. sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
  3. sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 che attua la seconda fase dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, e con la quale la Regione Piemonte ha esteso l’orario di divieto di circolazione dei veicoli non ecologici. In particolare la suddetta D.G.R. n. 64-6526 stabilisce che siano confermate le misure di limitazioni della circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all’Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all’Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni, già oggi obbligatorie nei Comuni appartenenti all’agglomerato di Torino ed in quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e che tali misure siano estese ad almeno 8 ore, dal lunedì al venerdì, sia per i veicoli utilizzati per il trasporto privato (attualmente 6 ore), sia per quelli, di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (attualmente 4 ore).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 (meccan. n. 2007 07009/021 dichiarata immediatamente esecutiva) con la quale il Comune di Torino ha approvato i nuovi orari di limitazione della mobilità privata stabiliti dalla Regione Piemonte nonché le relative esenzioni e le esclusioni, demandando ad apposita ordinanza dirigenziale l’esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata da Arpa Piemonte, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali e il numero di superamenti del valore limite giornaliero non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

Sul territorio della Città di Torino dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è vietata la circolazione:
- di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1;
- di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2;
- di tutti ciclomotori e motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all’EURO 1 immatricolati da più di dieci anni;
con le seguenti modalità.
VEICOLI TRASPORTO PERSONE.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

VEICOLI TRASPORTO MERCI.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
piazza Bengasi;
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII – Pannunzio);
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
via Felice Casorati;
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
strada Cuorgnè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
lungostura Lazio;
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d’Italia - bretella parcheggi);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli – Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio – piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale.

POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:

  1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
  2. veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl o idrogeno;
  3. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
  4. motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;
  5. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche;
  6. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
  7. autocaravan, macchine operatrici, mezzi d’opera, di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n); autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2; motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 53 comma 3, di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante (ALLEGATO 1);

POSSONO INOLTRE CIRCOLARE:
le autovetture il cui conducente abbia compiuto il 65° anno di età.

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

  1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
  2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
  3. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
  4. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
  5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio .

Torino,30 ottobre 2007

La Dirigente


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