ORDINANZA N. 4478

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2646T

LOCALITÀ: via Roma, piazza C.L.N., ecc.

data 18/10/07

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n.

DC/Ord. Varie/Manif. Pubbl./luci_artista2007

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Eventi Culturali, relativa alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio delle strutture delle opere di "Luci d'Artista";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento e sino al 06/11/2007 per il montaggio

dal 07/11/2007 al 31/01/2008 per la manutenzione

dal 14/01/2008 al 15/02/2008 per lo smontaggio delle attrezzature di cui in premessa

in:

·         l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

in:

·         via Garibaldi;

·         via Montebello, tratto: via Ferrari - via Verdi;

·         via Verdi, tratto: via Montebello - via Sant'Ottavio;

·         via Sant'Ottavio, tratto: via Ferrari - via Po;

·         piazza Carignano;

·         Murazzi del Po, lato lungo Po Diaz e lato lungo Po Cadorna;

·         piazza Castello, banchina antistante il Teatro Regio;

·         il consenso al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico

in:

·         banchina SUD/OVEST, compresa tra corso Regina Margherita e corso Lecce e sulla perimetrale SUD/OVEST

·         l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita esclusivamente per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ed alle seguenti condizioni:

a.       il segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato almeno quarantotto ore prima dell'intervento con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio del provvedimento;

b.      i divieti di sosta non potranno interessare più di un isolato per volta per ogni lato di via; dovranno essere inoltre salvaguardati i posti auto riservati a determinate categorie di utenti e in particolare ai veicoli di persone disabili;

c.       gli attraversamenti con le tesate dei cavi dovranno essere effettuati esclusivamente dalle ore 2,00 alle ore 4,00;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dell'occupazione stradale di specie, a cura e spese dell'Impresa richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio