ORDINANZA N. 4423

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2614T

LOCALITÀ Cavoretto: via alla Parrocchia, via All'Asilo, strada Santa Lucia, via San Rocco

data 16/10/07

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./defunti3

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 27.10.2007 al 02.11.2007 dalle ore 08.00 alle ore 19.00

 

 

1.      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in via alla Parrocchia con direzione Ovest - Est, nel tratto compreso tra strada S. Lucia e piazza Freguglia;

 

2.      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in via all'Asilo con direzione Nord Ovest - Sud Est, nel tratto compreso tra via alla Parrocchia e strada del Fioccardo;

 

3.      l'istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare in strada S.Lucia nel tratto compreso tra la chiesa di S. Pietro in Vincoli e la strada del Cimitero di Cavoretto;

 

4.      in Via San Rocco, tratto: piazza Freguglia - via Nuova

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, [DC1] quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti[DC2] ;

 

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;[DC3] 

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;[DC4] 

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]per solo divieto di circ, cancellare il punto ed inserire voce di glossario "divieto circ"

 [DC2]da eliminare se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal provvedimento;

 [DC3]cancellare per solo divieto di sosta

 [DC4]inserire se occorre la voce di glossario "protezione tram"