ORDINANZA N. 4419

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2610T

LOCALITÀ via Cesare Battisti

data 16/10/07

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 6437 T06-007-00015

SC/23/A/steccato/cesarebattisti

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dal proprietario dell'immobile sito in via Cesare Battisti, 17 - 17bis;

Vista l'ordinanza n. 1796 prot. 305 P del 30.06.1999, con la quale è stato istituito il divieto di sosta, con sosta consentita esclusivamente per carico e scarico merci immediatamente a Ovest del n.c. 17 di via Cesare Battisti;

Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

 

dalla data del presente provvedimento sino al 31.12.2007

·        la sospensione dell'ordinanza n. 1796 prot. 305 P del 30.06.1999 meglio specificata in premessa;

in :

1.      via Cesare Battisti, 15 - 17bis

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2;

2.      via Cesare Battisti, immediatamente a Est dello steccato

·        l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose per un tratto di 5 m circa;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio