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ORDINANZA N. 4054

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 478

LOCALITÀ Via PIZZI int. 11

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 26.09.2007

SB/VARIE07/pizzi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1131 prot. n. 153 del 17.3.2006 con la quale in via Pizzi interno 11 era stato istituito il divieto di fermata su ambo i lati della via per un tratto di m 13 circa a partire dal filo marciapiede sud di via Vigliani e procedendo verso sud;

Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suddetta ordinanza, è stato indicato il filo marciapiede sud invece del filo marciapiede nord;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Pizzi interno 11

 

1)      l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della via, per un tratto di m 13 circa a partire dal filo marciapiede nord dell'intersezione con via Vigliani e procedendo verso nord;

 

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1131 prot. n. 153 del 17.3.2006, meglio specificata in premessa;

 

3)       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio