ORDINANZA N. 3872

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 456

LOCALITÀ  Via  EGIDI

 

CIRCOSCRIZIONE  N. 1

Del 14.09.07

SB/VARIE07/egidi

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 1489 del 4.10.1994 con la quale in via Egidi, nel tratto: piazza della Repubblica – via della Basilica, escluse, era stato istituito: al punto 1) il senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud nel tratto: carreggiata nord di piazza Cesare Augusto -  via della Basilica, escluse; al punto 2) il senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud nel tratto: piazza della Repubblica – carreggiata nord di piazza Cesare Augusto, escluse, fatta eccezione dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 6.00 alle ore 15.00 degli altri giorni feriali per i veicoli degli operatori del Mercato di Porta Palazzo; al punto 3) il divieto di sosta permanente su ambo i lati della via; al punto 4) la sosta a pagamento negli appositi spazi demarcati sulle banchine situate l’una ad ovest e l’altra ad est della carreggiata della via, con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 del 1 agosto 1994;

Vista l’ordinanza n. 3452 del 28.12.1999 con la quale, in via Egidi, tra l’altro, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato est della via, a m 2,50 circa a nord dal protendimento ideale del f.f. sud dello stabile contrassegnato dal n.c. 6 per un tratto di m 10.00 procedendo verso nord, con disposizione “in fila”;

Vista l’ordinanza n. 1568 del 28.4.2003 con la quale in via Egidi, tra l’altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed ai veicoli in servizio autorizzato, sul lato EST della via, a partire da m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD della carreggiata di collegamento tra piazza Cesare Augusto e via Egidi e procedendo verso SUD per un tratto di m 45 circa con disposizione "a spina";

Considerato che il civico Ufficio Tecnico ha realizzato in via Egidi un nuovo assetto viabile;        

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Egidi

nel tratto: via della Basilica – piazza  della Repubblica, escluse

1)      l’istituzione del divieto di fermata sul lato est del tratto di via;

2)      l’istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico scarico cose, sul lato ovest, per un tratto di m 5 (due posti auto) a partire da m 13 circa a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c. 3 e procedendo verso nord, con disposizione “a spina”;

3)      l’istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed ai veicoli in servizio autorizzato, sul lato ovest della via, per un tratto di m 45 circa a partire da m 10.00 circa a sud dell’intersezione con piazza Cesare Augusto e procedendo verso sud, con disposizione "a pettine";

4)      la parziale revoca dell’ordinanza n. 1489 del 4.10.1994, limitatamente ai punti 1), 3) e 4), meglio specificati in premessa;

5)      la revoca delle ordinanze n. 3452 del 28.12.1999 e n. 1568 del 28.4.2003, meglio specificate in premessa;

6)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio