ORDINANZA N. 3635

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2172 T

LOCALITÀ area stadio Olimpico

data 23/08/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 02

 

PP/VARIE07/stadiomodifica1

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3628 del 21.08.2007, con la quale sono stati istituiti i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di calcio allo Stadio Olimpico;

Vista la segnalazione della Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio, Comparto Aree Pubbliche, con la quale si richiede l'istituzione di un divieto di sosta per consentire la collocazione delle strutture degli operatori commerciali;

Considerato che occorre apportare alcuni correttivi all'ordinanza n. 3628 del 21.08.2007 suddetta, al fine di migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità pubblica;

Sentiti in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per la regolamentazione della circolazione stradale;

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

dal 25.08.2007 e sino a cessate esigenze

  1. a parziale modifica e ad integrazione del punto D dell' ordinanza n. 3628 del 21.08.2007

 

B.     corso IV Novembre, carreggiata laterale OVEST, ambo i lati, tratto: via Romolo Gessi - corso Sebastopoli

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente per i BUS;

 

C.     in corso Sebastopoli

·        l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

D. in corso Agnelli

·        l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

·        l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

E.     la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO