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ORDINANZA N. 3608

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 426

LOCALITÀ via Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

Del 20.08.2007

GI/VARIE07/madama banchine

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che le banchine di fermata GTT lungo il lato OVEST di via Madama Cristina recentemente sono state realizzate ex novo;

Vista l'ordinanza n. 293 del 23.07.1982, con la quale al comma 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente in prossimità delle banchine tranviarie e, nella fattispecie, lungo il lato OVEST per un tratto di m 35 dal f.f. SUD di via Berthollet verso SUD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Madama Cristina

1)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via, a partire dall'intersezione con via Berthollet e, procedendo verso SUD fino a m 3.40 circa a NORD del passo carrabile al n.c. 18;

2)   la revoca del comma 1) dell'ordinanza n. 293 del 23.07.1982, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio