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ORDINANZA N. 3604

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 422

LOCALITÀ Via REDUZZI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 20.08.2007

SB/VARIE07/reduzzi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3321 prot. n. 461 del 06.9.2005 con la quale in via Reduzzi era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 11.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.15 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud della via, per un posto auto, a partire dal f.f. ovest di via Tunisi e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione IX Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Reduzzi

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, eccetto il sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 15 ad ovest del f.f. ovest di via Tunisi e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3321 prot. n. 461 del 06.9.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio