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ORDINANZA N. 3585

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 413

LOCALITÀ via Monostir, via Pisacane

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 16.08.2007

GI/VARIE07/Monastir

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione X - Mirafiori Sud;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell' area d'intersezione tra via Monastir e via Pisacane

1)   la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada alla confluenza delle vie;

2)   l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h, partendo dalle rampette dell'area d'intersezione:

su via Monastir per un tratto di m 40.00 circa a SUD e un ulteriore tratto di m 40.00 circa a NORD;

su via Pisacane per un tratto di m 40.00 circa ad EST e un ulteriore tratto di m 40.00 circa a OVEST;

3)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

·        su via Monastir sulla semicarreggiata OVEST a m 15.00 circa a NORD e sulla semicarreggiata EST a m 15.00 a SUD dell'area stradale rialzata;

·        su via Pisacane sulla semicarreggiata SUD a m 15.00 circa a OVEST e sulla semicarreggiata NORD a m 15.00 a NORD dell'area stradale rialzata;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'area rialzata e dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio